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Osservabilità dei flussi di energia nelle reti di distribuzione


L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con Deliberazione ARERA n. 540/2021/R/EEL del 30 novembre 2021 ha regolato lo scambio dati tra Terna spa, Imprese distributrici e Significant Grid Users ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

L’obiettivo principale riguarda una maggiore osservabilità dei flussi di energia nelle reti di distribuzione e dello stato delle risorse diffuse. Attraverso lo scambio dati, si vogliono garantire ai gestori di rete una serie di informazioni inerenti al funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale, utili per la sua gestione in sicurezza.



Il provvedimento modificato con Deliberazione 730/2022/R/eel del 27 Dicembre 2022, si applica a:

“Impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 31 Marzo 2023;

“Impianti di produzione nuovi” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio dal 1 Aprile 2023

Responsabilità dei Produttori e delle Imprese distributrici:

I produttori degli impianti su indicati, sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo denominato CCI “Controllore Centrale d’Impianto e del relativo sistema di comunicazione per consentire lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna (secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16). Il provvedimento prevede l’applicazione delle rilevazioni delle misure in tempo reale dell’energia elettrica attiva prodotta, solo per impianti di produzione nuovi. 

Le Imprese Distributrici sono responsabili:

  • della rilevazione dei dati oggetto di scambio nel rispetto del Codice di Rete
  • della loro gestione e messa a disposizione di Terna.

Per queste attività le Imprese Distributrici, possono avvalersi di altre Imprese Distributrici secondo modalità pattuite tra le parti. Nel caso in cui le Imprese Distributrici non effettuino l’attività di rilevazione dei dati, nemmeno avvalendosi, di altre imprese distributrici, devono trasmettere a Terna e all’ARERA entro il 31 gennaio 2022, una apposita comunicazione con motivazione di rinuncia, dando evidenza di non aver nemmeno potuto individuare un’impresa distributrice terza di cui avvalersi per lo svolgimento dell’attività.

Disposizioni in caso di impianti di produzione nuovi o esistenti:

Nel caso di impianti Nuovi:

I Produttori installano i dispositivi CCI entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione, dandone comunicazione all’Impresa Distributrice entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi CCI è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione ai sensi del TICA.

Nel caso di impianti Esistenti:

I Produttori 

  • adeguano gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i dispositivi, e
  • comunicano entro il 31 gennaio 2024 l’avvenuto adeguamento, all’Impresa Distributrice

Ciascuna Impresa Distributrice

  • provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento per il tramite del proprio sito internet e dei portali informatici, nonché
  • a mettere a disposizione un format per la comunicazione di avvenuto adeguamento.

Tempistiche:

Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori adeguano gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i dispositivi (CCI) e comunicano entro il 31 Maggio 2024 l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice.

Dopo aver terminato le attività di propria competenza, i produttori trasmettono all’impresa distributrice, entro il 31 Maggio 2024, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti alle prescrizioni del presente provvedimento nonché il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).

Nel caso in cui le verifiche abbiano avuto esito negativo per cause non imputabili all’impresa distributrice, la medesima ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione.

Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione all’impresa distributrice che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora l’esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all’impresa distributrice e qualora sia decorsa la data del 31 Maggio 2024, la medesima impresa distributrice inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti al presente provvedimento. Le imprese distributrici realizzano e rendono operative, entro il 31 Marzo 2023, le infrastrutture di comunicazione e i relativi canali di comunicazione necessari per dare piena attuazione alla regolazione dello scambio dati.

Le imprese distributrici, entro la fine di ogni trimestre a decorrere dal 31 Ottobre 2023, trasmettono a Terna, secondo modalità definite dalla medesima:

  • l’elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l’esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell’eventuale sopralluogo è positivo;
  • l’elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l’esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell’eventuale sopralluogo è negativo e sono in corso i conseguenti interventi correttivi necessari;
  • l’elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l’esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell’eventuale sopralluogo è definitivamente negativo (decorsa la scadenza ultima del 31 Maggio 2024);
  • l’elenco degli impianti di produzione esistenti non adeguati, indicando almeno la data di comunicazione dell’avvenuto adeguamento (ove effettuato), il codice CENSIMP e il codice POD dell’impianto di produzione, la provincia in cui è ubicato l’impianto di produzione esistente e la relativa potenza.

Terna, entro il 29 Febbraio 2023 ed entro il 31 Luglio 2024, trasmette all’Autorità una sintesi dei dati raccolti. In particolare, entro il 31 Luglio 2024, Terna dà evidenza all’Autorità dei produttori inadempienti.

Contributo forfetario:

I produttori che hanno adeguato gli impianti e adempiuto a quanto previsto dal provvedimento hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al contributo forfetario per l’adeguamento.

Pari al prodotto tra un valore “base” uguale a 10.000 € e un coefficiente pari a:

  • 1 nel caso di invio entro il 31 Luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,75 nel caso di invio tra il 1 Agosto 2023 e il 31 Ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,50 nel caso di invio tra il 1 Novembre 2023 e il 31 Gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,25 nel caso di invio tra il 1 Febbraio 2024 e il 31 Maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Per ottenere i contributi forfetari per l’adeguamento degli impianti di produzione esistenti, da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), le Imprese Distributrici sono tenute a dare evidenza alla medesima CSEA, secondo modalità definite dalla stessa.

Verifiche da remoto e sopralluoghi con esito negativo:

Se le verifiche da parte dell’Impresa Distributrice abbiano esito negativo, per cause non imputabili ad essa, la medesima ne dà evidenza al Produttore, indicando gli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione.

Al termine di tali interventi correttivi, il Produttore ne dà comunicazione all’Impresa Distributrice che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora l’esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all’impresa distributrice e qualora sia decorsa la data del 31 gennaio 2024, la medesima Impresa Distributrice inserisce il Produttore, tra gli inadempienti al presente provvedimento.

Il Produttore perde il diritto al contributo forfetario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto, venga inserito tra gli inadempienti.

Verifiche da remoto e sopralluoghi con esito positivo:

Il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’Impresa Distributrice entro tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore.