Due misure diverse ma con la stessa finalità:
l’efficientamento energetico del settore agricolo attraverso la realizzazione di infrastrutture energetiche che consentano di coniugare l’esigenza di rispetto dell’ambiente e del territorio con quella del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
Agrovoltaico
La realizzazione di impianti “agrovoltaici”, ovvero “impianti fotovoltaici che consentono di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili”, è una delle importanti misure previste dalla normativa vigente per concretizzare la c.d. transizione energetica del Paese.
Con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni Bis”) convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato modificato l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha introdotto importanti modifiche e deroghe al divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole:
- è previsto “il montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”;
- inoltre, “l'accesso agli incentivi per tali impianti è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”;
- è consentito l’accesso agli incentivi statali agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs 28/2011, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
Un impianto agrovoltaico prevede infatti dei pannelli fotovoltaici, in numero variabile, montati ad un’altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante.
Con la conversione in Legge del Decreto 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), è stato regolamentato all’art. 11, lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola con l’introduzione di un’importante deroga al divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole “a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale”.
Beneficiari:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, anche cooperative, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli o società agricole;
- associazioni temporanee d’impresa, che includono almeno un soggetto descritto nel precedente punto.
Va ricordato che l’eventuale mancata rispondenza dell’impianto alle caratteristiche richieste per l’applicazione delle deroghe, determina, anche se accertata successivamente all’eventuale ammissione, la decadenza dal diritto agli incentivi previsti.
Bando Parco Agrisolare
Con il Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata istituita una misura (citata nel PNRR Missione 2, componente 1, investimento 2.2) definita come “Parco Agrisolare” con lo scopo di intervenire sulla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale e da finanziare nell’ambito del PNRR.
Gli interventi che rientrano nella misura:
“Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecncica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp”.
Tra questi rientrano anche i seguenti interventi (complementari) di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Soggetti beneficiari:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali;
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;
- i soggetti costituiti in forma aggregata quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Per maggiori approfondimenti e supporto potrai scrivere a federica.sarcinella@enerleg.it
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