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AREE IDONEE: produzione di energia da fonti rinnovabili dove? Facciamo chiarezza


Spesso ci si interroga su quali siano le aree idonee ad ospitare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Capita quindi, di “perdersi” nella confusione normativa e nei vari rimandi normativi che non sempre chiari, comportano uno scoraggiamento generale.

Allora cerchiamo di fare chiarezza.

Il MASE, nell’agosto 2023, ha apportato un fondamentale chiarimento su un quesito posto da un Comune in merito agli impianti fotovoltaici e alla loro collocazione in aree idonee.

Il MASE risponde:


Con il Decreto Legge del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (c.d. DL PNRR 3), Art. 47 comma 11 bis, sono state introdotte importanti modifiche all’Art. 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021.

Alla lettera c-ter), punto 2) dell’’Art. 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021, si regola la possibilità “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vengano considerate aree idonee:

 

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Ma anche:

 

( a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 %.

Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Definizione di "stabilimento":


Inoltre, il riferimento per la definizione di “stabilimento” (art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), lo si individua come “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Si considera stabilimento anche "il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività“.

Per il MASE in questa definizione rientra anche un impianto fotovoltaico: “infatti, è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo”.

Nella risposta, il MASE definisce come, all’impianto FV si possa applicare la qualifica di stabilimento, anche se non produce emissioni, in quanto “luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività, dove l’attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene”.

Questo però, vale solo per impianti sopra i 20 kW: il dm Mise 3 del 19 febbraio 2007 specifica infatti che “gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette”, una classificazione peraltro ribadita, ai fini fiscali, anche da diverse pronunce dell’Agenzia delle entrate (come la risoluzione 32/E del 2012 o la circolare 36/E del 2013).


Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199
  • Decreto Legge del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
  • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
  • D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
  • D.M. 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 3 solare, in attuazione dell'articolo 7 del
  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999
  • Chiarimento MASE 12 agosto 2023

Per maggiori informazioni contatta Federica Sarcinella all'indirizzo email: federica.sarcinella@enerleg.it

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