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Direttiva europea sulle energie rinnovabili - pillole informative


P9_TA(2023)0303 - Direttiva sulle energie rinnovabili

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD).

Nel contesto del "Green Deal europeo", il Regolamento UE 2021/1119 ha stabilito l'obiettivo della neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e un traguardo climatico intermedio di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. "L'obiettivo di neutralità climatica dell'UE richiede una transizione energetica giusta che non lasci indietro nessun territorio o nessun cittadino".


Obiettivi di semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni

Il Parlamento europeo con questa direttiva ha espresso la necessità di un ulteriore semplificazione delle procedure autorizzative in materia di energie rinnovabili, con l’introduzione di scadenze più brevi e chiare per le decisioni che devono essere adottate dalle autorità competenti.

L’invito rivolto agli Stati membri è quello di introdurre norme sull’organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili.

Questo perché alcuni dei problemi incontrati dai promotori di tali progetti riguardano la complessità e le lungaggini delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni.

Tuttavia, il legislatore europeo impone agli Stati membri che andranno a recepire la direttiva in esame, una normativa interna della materia energetica che sia proporzionata e volta a contribuire all’attuazione del principio che dà priorità all’efficienza energetica.

Secondo quanto stabilito nella direttiva in esame bisogna precisare che, la procedura di rilascio dell’autorizzazione riguarda: la costruzione, la revisione della potenza e l’esercizio dell’impianto nonché i mezzi necessari per la connessione alla rete e ove necessario le valutazioni ambientali.

In relazione alle tempistiche la direttiva fissa in 30 giorni il termine entro il quale l’autorità conferma la completezza della domanda o alternativamente richiedere un’integrazione della domanda per gli impianti ubicati nelle zone di accelerazione e in 45 giorni per quelli fuori dalle zone di accelerazione.

Per cui la data di conferma della completezza della domanda da parte dell’autorità competente segna l’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Si introduce così la figura del c.d. “punto di contatto unico”, che guida il richiedente durante l’intera procedura amministrativa di rilascio dell’autorizzazione (“punto di contatto” che non sembra introdurre particolari innovazioni rispetto alla figura del “responsabile del procedimento” di cui al Capo II della L. n. 241/1990, che esiste già nel nostro ordinamento).

Quindi, le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare, ad esempio, la costruzione di nuovi parchi eolici e fotovoltaici nelle cosiddette “aree di riferimento per le rinnovabili” designate dai singoli Paesi e non più di 6 mesi per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio.

Nelle altre aree, i tempi per le autorizzazioni non dovranno superare 24 mesi.

Si introduce inoltre, con la direttiva in esame, un’esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti che siano ubicati nelle zone di accelerazione già sottoposti “a monte” a valutazione ambientale strategica (VAS).

Anche questa previsione non costituisce un’assoluta novità, dato che, l’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41/2023 (c.d. DL PNRR 3), ha già previsto, in conformità all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2577, fino al 30 giugno 2024, l’esenzione da VIA e screening VIA dei seguenti impianti/progetti, se ubicati in aree idonee e contemplati in piani/programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica:

  • i progetti di nuovi impianti FV fino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse e dei sistemi di accumulo
  • i progetti di impianti di stoccaggio e delle relative infrastrutture di rete
  • gli interventi di rifacimento/potenziamento/ricostruzione di impianti FV con potenza fino a 50 MW che non comportino una variazione dell’area occupata
  • i progetti di repowering di impianti eolici fino a 50 MW che non comportino una variazione dell’area occupata. Tuttavia, l’art. 47 del D.L. n. 13/2023 ha una durata temporale limitata (applicabile fino al 30 giugno 2024) e trova applicazione solo per i progetti indicati dallo stesso articolo, mentre l’art. 16 bis introdotto dalla nuova Direttiva RED III trova applicazione senza questi specifici limiti.

È importante sottolineare che la direttiva in esame rimanda agli Enti a cui spetta il rilascio del titolo autorizzati valutare preliminarmente se sussista un rischio elevato che un progetto “possa causare effetti negativi imprevisti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell’area geografica in cui è situato l’impianto e che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dai vari piani”.

Si prevede infatti che, “le domande (…) sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell’autorità competente, a meno che l’autorità competente non adotti una decisione amministrativa, stabilendo debite motivazioni sulla base di prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi effetti negativi imprevisti significativi”.

Soltanto nel caso in cui l’autorità procedente ravvisi un rischio elevato di “effetti negativi imprevisti significativi” si procederebbe quindi con la valutazione di impatto ambientale eventualmente integrata dalla valutazione di incidenza.

L’iter procedimentale sopra descritto, tuttavia, non sembra compatibile con il nostro ordinamento interno, che esclude (art. 20, comma 4, L. n. 241/1990) l’operatività del silenzio assenso in materia ambientale.

Questi sono solo alcuni principi di base ai quali gli Stati membri dovranno fare riferimento apportando le giuste misure nei loro ordinamenti con il recepimento della direttiva europea.


Le varianti di progetti già autorizzati

Una disciplina specifica è, infine, dettata dalla direttiva per le varianti di progetti già autorizzati con revisione della potenza, che non determina un aumento della capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15%.

In questo caso, le eventuali valutazioni dell’impatto ambientale del progetto – la cui durata non deve superare i 3 mesi – si limitano alla sola verifica dell’impatto potenziale derivante dalla modifica rispetto al progetto iniziale.

Per i soli impianti solari, si prevede che, se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l’uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili per l’impianto solare iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame dell’impatto ambientale.

Vale comunque la pena ricordare che già adesso l’art. 6 bis del D. lgs. n. 28/2011, come da ultimo modificato dal D.L. n. 21/2022 convertito in L. n. 51/2022, sottopone a DILA, senza necessità di valutazioni ambientali, le modifiche di progetti di impianti fotovoltaici già autorizzati senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza risultante a seguito dell’intervento, a condizione che la variazione dell’altezza massima dal suolo non sia superiore al 50%.


Tra semplificazioni e interessi sensibili

Il tema della semplificazione, racchiude al suo interno forme e strumenti fortemente eterogenei e necessita, pertanto, di una cauta valutazione, data soprattutto dal relazionarsi ad interessi sensibili.

In particolare, il procedimento amministrativo, che per sua natura si pone come terreno di incontro di molteplici interessi pubblici e privati, si carica della tensione tra l’esigenza di provvedere in tempi certi e tempestivi e l’esigenza di ponderare attentamente gli interessi rilevanti, garantendo maggiore tutela agli interessi sensibili e favorendo meccanismi partecipativi.


Le direttive per raggiungere l'obiettivo di semplificazione autorizzativa

Gli Stati membri dovranno:

  • istituire e designare uno o più punti di contatto che guideranno il richiedente durante la procedura amministrativa e garantire inoltre il rispetto dei termini previsti;
  • garantire delle procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni a costruire ed esercire l’impianto di produzione, attraverso una più rapida procedura amministrativa e giudiziale;
  • garantire personale qualificato e miglioramento delle competenze con conseguente riqualificazione delle loro autorità.

In sintesi, l’effetto che si propone di avere la Direttiva in esame è quello di “sburocratizzare” i processi per renderli più snelli e facili nella gestione.

Tant’è che nella direttiva in esame, si parla di interesse pubblico prevalente delle energie rinnovabili attraverso uno snellimento del processo di approvazione.


Le c.d. zone di accelerazione

Il legislatore europeo con la Direttiva in esame ha previsto, per una più rapida diffusione, una mappatura coordinata con gli enti locali e regionali delle superfici e delle relative infrastrutture necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione previsto per il 2030.

Il tutto dovrà avvenire in coordinamento con tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale.

È prevista inoltre l’individuazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, evitando così la duplicazione delle valutazioni ambientali di una singola zona.

È importante rilevare come il legislatore europeo abbia voluto prevedere una mappatura delle zone di accelerazione che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare tenendo conto delle specificità, dei requisiti e del tipo di tecnologia utilizzata con aggiornamento periodico dei piani nazionali.

Sarà inoltre, necessario adottare misure idonee per promuovere la partecipazione delle comunità locali ai progetti in materia di energie rinnovabili anche attraverso misure di pianificazione territoriale e l’uso polivalente dello spazio per la produzione di energie rinnovabili senza pregiudicare i progetti in corso e di futura realizzazione.

Il legislatore europeo con la Direttiva in esame ha previsto che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell’uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento includendo un’analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia.

Tale valutazione dovrà prendere in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell’intento di fissare traguardi e misure per aumentare l’uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento al fine di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal riscaldamento e raffrescamento.

Inoltre, dovranno fornire ai proprietari, ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l’uso delle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

Per quanto riguarda le Aree idonee, si tratta di aree nelle quali, presumibilmente, la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, da individuare in via preferenziale tra le seguenti:

  • superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici;
  • infrastrutture di trasporto e zone immediatamente circostanti;
  • parcheggi;
  • aziende agricole;
  • siti di smaltimento dei rifiuti, siti industriali, miniere, corpi idrici interni artificiali, laghi o bacini artificiali;
  • se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane;
  • terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

L’approvazione dei piani che identificano le “zone di accelerazione” viene subordinata al previo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (c.d. VAS, disciplinata dal Titolo II della Parte seconda del D. lgs. n. 152/2006).

In linea di principio, vengono esclusi i siti che rientrano in Natura 2000, parchi o riserve naturali, aree destinate a rotte migratorie di volatili, a meno che non sussistano già in questi posti superfici artificiali o edificate e già collocate in queste aree.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali rare e per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. 

La Direttiva specifica infatti, l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascolo ecc.).

per questo la mappatura delle aree idonee è uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili senza contaminare superfici che hanno un reale impatto ambientale sull'intero ecosistema.


Cenni sul teleriscaldamento e teleraffrescamento: quali misure previste dalla Direttiva europea?

Premesso che, è avvertita l’esigenza di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’obiettivo fissato dall’UE.

Al fine di conseguire un aumento medio annuo sarà necessario adoperare alcune misure, solo per citarne alcune:

  • L’installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;
  • la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficinti o l’utilizzo di energia rinnovabile o calore o freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
  • lo sviluppo delle capacità affinchè le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello locale con la pianificazione di progetti in materia;
  • la promozione di accordi per l’acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;
  • la promozione della produzione di biogas e della sua immissione nella rete del gas in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
  • misure atte a promuovere l’integrazione della tecnologia di stoccaggio dell’energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento;
  • la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili in particolare le comunità energetiche rinnovabili anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinchè ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in modo facilmente accessibile come ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta.

È evidente che sarà necessario pianificare gli investimenti nella rete e nello sviluppo dell’infrastruttura, agevolando anche il coordinamento tra i gestori dei sistemi di teleriscaldmanto e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per assicurare il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda.


Per maggiori informazioni contatta Federica Sarcinella all'indirizzo federica.sarcinella@enrleg.it