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L'UE e gli aiuti di stato a tutela dell'ambiente e dell'energia - pillole informative


Con Comunicazione dell'UE - 2022/C 80/01- del 18 febbraio 2022 ha ritenuto che: “Il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, adattamento ai cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse, efficienza energetica e principio «efficienza energetica al primo posto», circolarità, azzeramento dell'inquinamento, ripristino della biodiversità e accompagnamento della transizione verde richiederanno sforzi notevoli e un sostegno adeguato. Per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi indicati nella comunicazione sul Green Deal europeo saranno necessari investimenti significativi, anche nelle fonti di energia rinnovabili”.

Aiuti di Stato per il clima, l'ambiente e l'energia

La Commissione europea, a tal proposito: “Ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione.

Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso.

Gli aiuti non devono essere intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica”.

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri.

Tuttavia in determinati casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

Gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (7).

La presente disciplina fornisce orientamenti in merito alla valutazione da parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa la tutela del clima, e dell'energia che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.


Categorie di aiuti individuate dalla Commissione europea

La Commissione ha individuato quindi, una serie di categorie di misure a favore della tutela dell'ambiente e dell'energia per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno:

  • aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  • aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia;
  • aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne) e attrezzature mobili di servizio pulite e per l'ammodernamento di veicoli e attrezzature mobili di servizio;
  • aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli puliti;
  • aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare;
  • aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra;
  • aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi;
  • aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali;
  • aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;
  • aiuti per le infrastrutture energetiche;
  • aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
  • aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia;
  • aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso;
  • aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell'ambiente ed energia.

A che punto siamo?

Con la Comunicazione della Commissione europea (2023/C 56/02), tutti i Paesi membri dell’Unione europea – quindi, anche l’Italia – “hanno espresso il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte” in relazione all’adeguamento dei regimi di aiuto esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia, al fine di renderli conformi, entro il 31 dicembre 2023, alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (punto 468, lettera a) delle “Linee guida CEEAG”).

In attuazione di tale accordo, il meccanismo agevolativo vigente, oggetto della decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406, attuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ex articolo 19 della legge n. 167/2017 deve quindi essere riformato entro la fine del 2023 e sottoposto all’approvazione della Commissione ai fini della verifica di compatibilità con le Linee Guida CEEAG.

Tuttavia, le Linee guida CEEAG contengono numerose differenze rispetto alle linee guida in essere al momento della decisione C(2017) 3406, tra cui modifiche dell’elenco dei settori ammissibili, differenze nei contributi minimi agli oneri per lo sviluppo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, nuove norme sulle “green conditionality” che devono essere rispettate dalle imprese energivore per fruire dell’agevolazione e semplificazioni nel processo amministrativo di riconoscimento annuale della qualifica di impresa energivora.


Per maggiori informazioni contatta: Federica Sarcinella nella sezione Infoline o all'indirizzo federica.sarcinella@enerleg.it