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Novità: accisa sull'energia elettrica


L’Accisa sull’energia elettrica

L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T.U.A.). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e non.

Cos’è l’accisa?

Imposta indiretta a riscossione mediata, pagata cioè dai produttori o dai commercianti, che colpisce determinati beni (energia elettrica, alcolici, tabacchi) al momento della produzione o del consumo. Il soggetto passivo è il produttore o il venditore, mentre il soggetto inciso dall’imposta è il consumatore finale del bene, dal momento che l’onere del tributo viene in genere traslato in avanti sul prezzo di vendita. L’accisa è un’imposta monofase e può essere applicata sulle imprese produttrici del bene o, più frequentemente, su quelle che commercializzano un determinato prodotto, in modo da non creare distorsioni tra le merci nazionali e quelle importate. L’imposta grava sulla quantità dei beni prodotti e si esprime in termini di aliquote commisurate all’unità di misura (volume, peso) del bene. Per esempio, nel caso dei prodotti energetici, si hanno aliquote rapportate al litro per la benzina e il gasolio, al kilo per gli oli combustibili o gpl, al metro cubo per il metano, ai kilowattora per l’energia elettrica, al litro anidro, cioè all’unità di volume al netto dell’acqua, per gli alcolici. L’accisa concorre a formare il valore delle merci e rappresenta un costo indefinibile per il consumatore finale, sul quale grava successivamente l’IVA.


Delega fiscale 2023: accisa sull'energia elettrica

La legge delega 9 agosto 2023, n. 111 con cui il Governo è stato delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, è sicuramente molto ambiziosa.

Tra le tante, vi è la revisione, secondo l'art. 12 della legge delega, inerente ai - Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi - "Nell'esercizio della delega, il Governo, osserva altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.


Alcune esenzioni e curiosità

  • L'esenzione da accise si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. La suddetta disposizione include, pertanto, nell'esenzione, i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ma non estende l'esenzione agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/09/2020, n. 18858).
  • In materia di accise sull'energia elettrica, è esente da imposta, per la quota di energia prodotta e consumata in proprio, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW. L'esenzione però non si estende anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/07/2023, n. 20080).

Per maggiori informazioni contatta Federica Sarcinella all'indirizzo email: federica.sarcinella@enerleg.it o tramite l'Infoline del sito www.enerleg.it