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Accelerazione delle procedure autorizzative: Raccomandazione (UE) 2024/1343


Preliminarmente, vanno considerati alcuni aspetti di rilevante importanza nel settore delle rinnovabili al fine di comprendere l’importanza della transizione energetica a cui gli Stati membri dovranno fare riferimento.

La Commissione europea ritiene che: “Le energie rinnovabili sono al centro della transizione verso l’energia pulita necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire l’accessibilità economica dell’energia e ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni energetiche. Sono anche fonte di crescita e occupazione e contribuiscono alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione, rafforzandone l’autonomia strategica e rendendo più resiliente l’economia unionale. L’accelerazione della diffusione delle rinnovabili renderà l’Unione meno dipendente dai combustibili fossili, che sono per lo più importati”.

Un ulteriore aspetto in materia, riguarda inoltre: “Un rapido incremento della quota di energie rinnovabili è fondamentale anche per affrontare il problema dei prezzi elevati e volatili dell’energia. Le energie rinnovabili hanno costi fissi minori rispetto al passato e costi variabili quasi inesistenti e, di conseguenza, l’energia elettrica rinnovabile vanta costi più stabili e contenuti rispetto ai combustibili fossili”.

Tema cruciale, per portare avanti gli obiettivi europei di decarbonizzazione ed efficienza energetica, riguarda l’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati che allo stato attuale, nel nostro Paese, faticano ad avere una rapida conclusione.

Da un lato si assiste alla mancanza di competenze tecniche di settore all’interno degli Uffici competenti al rilascio delle relative autorizzazioni e dall’altro l’individuazione delle zone terrestri e marine adatte all’accelerazione delle energie rinnovabili, creano non pochi problemi agli operatori del settore e a tutta la filiera.

La pianificazione delle aree terrestri e marine è indubbiamente uno strumento fondamentale per la corretta realizzazione della futura produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto della conservazione e della protezione dell’ambiente, senza eccessi che possano compromettere sia la produzione di energia da fonti rinnovabili sia l’ambiente e il suo ecosistema, ma cercando di mantenere un sano equilibrio tra le due.

Quali sono le Raccomandazioni della Commissione Europea sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati?

I. Status di massima importanza possibile a livello nazionale: “Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati possano beneficiare della più favorevole tra le procedure nazionali di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i progetti di sviluppo della rete godano dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari”.

II. Termini per le autorizzazioni: “Fatti salvi i termini per le autorizzazioni di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, gli Stati membri dovrebbero stabilire termini chiaramente definiti e quanto più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, specificando i casi in cui tali termini possono essere prorogati e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire il rispetto dei termini definiti nella direttiva (UE) 2018/2001”.

III. Calendari e norme procedurali specifiche: “Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati”.

IV. Procedura unica di domanda: “Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di connessione di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza”.

V. Favorire l’adozione di tecnologie innovative: “Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti”.

Un ulteriore punto di favor verso la transizione energetica e la partecipazione attiva dei cittadini è dato dalle seguenti raccomandazioni della Commissione europea:

I. Procedure autorizzative semplificate: “Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate per le energie rinnovabili su piccola scala e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, anche rendendo meno stringenti i requisiti in materia di consenso per l’installazione di energie rinnovabili nei condomini (ad esempio con maggioranze ridotte) o evitandoli del tutto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori disposti a partecipare all’autoconsumo di energia rinnovabile possano accedere alle informazioni riguardanti le procedure autorizzative e i requisiti in materia di consenso”.

II. Stimolare la partecipazione dei cittadini: “Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, comprese le famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche alla pianificazione, allo sviluppo, alla costruzione e all’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, nonché adottare misure per incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, anche attraverso la partecipazione a comunità energetiche o ad altre strutture di comproprietà. A tale riguardo gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire ai pilastri del «patto di coinvolgimento per garantire un coinvolgimento tempestivo, regolare e significativo dei portatori di interessi nello sviluppo delle reti» annunciato nella comunicazione della Commissione sul piano d’azione dell’UE per le infrastrutture di rete e a rafforzare le attuali pratiche di coinvolgimento del pubblico per assicurare un processo regolare che valorizzi la fiducia e la partecipazione allo sviluppo delle reti e attenui l’impatto sulle comunità e sulla natura, anche attraverso la condivisione e la distribuzione dei benefici”.

III. Audizioni pubbliche e coinvolgimento dei cittadini: “Gli Stati membri dovrebbero garantire l’organizzazione tempestiva e periodica di audizioni pubbliche o altre opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi durante il processo di progettazione e pianificazione, quando queste possono ancora influire sull’ubicazione, sul tracciato o sulla tecnologia delle opere di rete. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le audizioni pubbliche e le altre iniziative di coinvolgimento dei portatori di interessi siano inclusive e accessibili, consentano al pubblico di interagire in tempo utile con i promotori dei progetti e i responsabili politici e incoraggino la partecipazione attiva a ogni fase di sviluppo, costruzione ed esercizio dei progetti”.

IV. Procedure autorizzative semplificate per le CER: “Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE”.

V. Razionalizzazione della legislazione: “Gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento efficace delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e comunale per quanto riguarda i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché razionalizzare la legislazione, la regolamentazione e le procedure applicabili all’autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate”. VI. Punti di contatto unici per il rilascio delle autorizzazioni: “Gli Stati membri dovrebbero designare i punti di contatto unici per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e per i progetti di interesse comune e di interesse reciproco, come previsto rispettivamente dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2022/869, in modo da limitare il numero di autorità coinvolte allo stretto necessario. Gli Stati membri dovrebbero massimizzare l’efficienza, tenendo conto dei vantaggi derivanti dal concentrare competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche” – “Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i punti di contatto unici fungano da Mediatore fra gli sviluppatori dei progetti e le altre autorità competenti onde garantire tanto l’interpretazione uniforme delle norme in materia di rilascio delle autorizzazioni quanto lo sviluppo delle capacità di tutte le autorità coinvolte” – “Gli Stati membri dovrebbero incentivare i punti di contatto unici e le altre autorità competenti ad avviare, subito dopo l’inizio della procedura autorizzativa, scambi in merito alle esigenze e ai potenziali rischi legati all’autorizzazione dei progetti”.

VII. Introduzione di norme sulle conseguenze di eventuali ritardi o omissioni: “Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme sulle conseguenze di eventuali ritardi o omissioni delle autorità amministrative, ad esempio prevedendo la tacita approvazione delle fasi intermedie in assenza di una risposta esplicita della o delle autorità competenti entro i termini stabiliti, anche al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e con le necessarie misure di salvaguardia”.

Procedure chiare, trasparenti e digitalizzate – la realtà spesso non trova risposta a tali esigenze ed è per questo che la stessa Commissione europea ha fornito le seguenti raccomandazioni:

I. “All’inizio della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate gli Stati membri dovrebbero comunicare ai richiedenti informazioni chiare, complete e trasparenti su tutti gli obblighi e le fasi procedurali, comprese le procedure di reclamo”.

II. “Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative totalmente digitali e sistemi di comunicazione elettronica quanto prima e comunque entro il 21 novembre 2025 a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Nel farlo essi dovrebbero avvalersi di strumenti digitali per monitorare e far rispettare i termini stabiliti e informare i richiedenti dello stato della loro domanda. Il manuale delle procedure online da mettere a disposizione degli sviluppatori di progetti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, anche attraverso il portale YourEurope, dovrebbe includere una chiara descrizione sequenziale delle fasi e dei termini vincolanti per ciascuna fase della procedura autorizzativa con l’indicazione della durata massima di ciascuna proroga, oltre a modelli per le domande, studi e dati ambientali nonché informazioni sulle opzioni di partecipazione del pubblico e sugli oneri amministrativi”.

III. “Gli Stati membri dovrebbero sondare la possibilità di utilizzare meglio le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e i dati geospaziali, per individuare i casi in cui è possibile velocizzare e automatizzare il trattamento delle informazioni e sostituire la comunicazione da parte dei promotori dei progetti con dati ottenuti con altri mezzi, riducendo così l’onere per i promotori stessi e accelerando la procedura autorizzativa”.

IV. “Gli Stati membri dovrebbero garantire che i progetti di rilevanza transfrontaliera siano trattati a livello nazionale, coinvolgendo le autorità locali interessate a seconda dei casi” – “Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati intrattengano discussioni bilaterali con gli sviluppatori e, se del caso, con le autorità locali già nelle fasi iniziali del processo di pianificazione al fine di valutare le esigenze in termini di autorizzazione del progetto e consultazione pubblica, unitamente alle misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo l’impatto ambientale, giungendo, se possibile, all’elaborazione di un calendario esaustivo per le autorizzazioni”.

L’aspetto delle risorse umane e delle competenze “sufficienti” richiamate dalla Commissione europea rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di progetti efficaci ed efficienti.

Tra le raccomandazioni, la Commissione europea insiste affinché: “Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche".

A tal fine gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di "istituire, in stretta cooperazione con le parti sociali dei settori interessati, centri nazionali di eccellenza per la formazione tematica e piattaforme di scambio tra le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni”.

Tra i punti inseriti nelle raccomandazioni della Commissione europea viene in rilievo che: “Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile («zone di esclusione»)".

"Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale”.

A tal proposito, di recente, il Legislatore italiano con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 – entrato in vigore il 16.05.2024 (c.d. DL Agricoltura), ha adottato delle restrizioni che comportano, “senza giustificata motivazione”, ad uno stallo del settore e ad una revisione dei progetti fotovoltaici con moduli a terra.

Un ulteriore raccomandazione della Commissione europea riguarda inoltre, “l’incoraggiamento alla partecipazione del pubblico alla definizione dei piani territoriali sin dalle prime fasi, promuovendo l’uso polivalente dei siti e garantendo trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale".

"Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione a lungo termine, coordinata e preventiva delle reti, dello stoccaggio e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale”.

Questi alcuni punti delle Raccomandazioni della Commissione europea agli Stati membri che ci si augura vengano percepite e concretamente attuate.


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