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Direttiva UE 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024: un passo avanti per la sostenibilità d'impresa


Il 13 giugno 2024 è stata adottata la Direttiva UE 2024/1760, nota come Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D o CSDDD. Si tratta di un provvedimento innovativo che introduce nuovi obblighi e responsabilità per le grandi imprese in materia di diritti umani e tutela dell'ambiente. La Direttiva osserva che: “La condotta delle società in tutti i settori dell’economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione, in quanto le imprese dell’Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l’ambiente va anche nell’interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell’Unione e a livello nazionale diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori”.


Il concetto di dovere di diligenza in materia di diritti umani

Il Parlamento Europeo si è espresso sul concetto di dovere di diligenza in materia di diritti umani, che è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (linee guida per le imprese multinazionali), che hanno esteso l’applicazione del dovere di diligenza ai temi dell’ambiente e della governance.

Le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile (linee guida per la condotta d’impresa responsabile) e le linee guida settoriali sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche relative al dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attenuare gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li affrontano nel contesto delle loro attività e catene di approvvigionamento e di altri rapporti d’affari. Il concetto di dovere di diligenza è altresì integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Un principio generale che riguarda tutte le imprese che hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi.

La definizione di “catena di attività” data dalla Direttiva UE

La definizione di «catena di attività» non dovrebbe comprendere le attività dei partner commerciali a valle di una società inerenti ai servizi della società.

Per le imprese finanziarie regolamentate, la definizione di «catena di attività» non dovrebbe comprendere i partner commerciali a valle che ricevono i loro servizi e prodotti. Pertanto, per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate, la presente direttiva si applica solo alla parte a monte, ma non a valle, delle loro catene di attività.

Obiettivi

L'obiettivo principale della direttiva è quello di promuovere comportamenti aziendali più sostenibili, contrastando gli impatti negativi delle attività imprenditoriali sull'ambiente e sui diritti umani. In particolare, la direttiva mira a:

  • Incrementare la trasparenza da parte delle imprese, obbligandole a rendicontare le proprie azioni in materia di sostenibilità;
  • Promuovere l'adozione di pratiche più sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento;
  • Fornire alle vittime di violazioni dei diritti umani e danni ambientali causati da imprese la possibilità di richiedere risarcimenti.

Inoltre, la Direttiva UE in esame, nel valutare gli impatti negativi sui diritti umani, richiama gli orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono le società interessate possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la segnalazione dei principi guida delle Nazioni Unite e nella guida interpretativa dal titolo «The corporate responsibility to respect human rights» (La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani).

Applicabilità

La direttiva si applica alle:

  • società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) avere avuto, in media, più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;

b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80.000.000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.

  • società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) avere generato un fatturato netto superiore a 450.000.000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

b) pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80.000.000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

 

 

“Sebbene non ricadano nell’ambito di applicazione della presente Direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L’obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati e di facile utilizzo al fine di fornire informazioni e sostegno alle società, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno potrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure relative al dovere di diligenza e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati”.

Obblighi e divieti

In materia ambientale:

Le imprese interessate dalla Direttiva dovranno, tra i divieti e gli obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale:

  • evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, interpretato in linea con l’articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 e il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente, compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell’ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014;
  • vietare l’ importazione, esportazione, riesportazione o introduzione dal mare senza licenza di qualunque esemplare di una specie iscritta nelle appendici da I a III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, interpretato in linea con gli articoli III, IV e V della convenzione;
  • vietare la fabbricazione, importazione ed esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata), interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione;
  • vietare di utilizzare mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nell’allegato B, parte I, della convenzione di Minamata dopo la data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i singoli processi, interpretato in linea con l’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione;
  • vietare il trattamento illecito dei rifiuti di mercurio, interpretato in linea con l’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata e con l’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • vietare la produzione e uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, interpretato in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della convenzione, e con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • vietare la manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento illeciti dei rifiuti, interpretato in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti e con l’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1021;
  • vietare l’importazione o esportazione di un prodotto chimico elencato nell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), del 10 settembre 1998, interpretato in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione e con quanto indicato dalla parte importatrice o esportatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC);
  • vietare la produzione, consumo, importazione ed esportazione illeciti di sostanze regolamentate di cui agli allegati A, B, C ed E del protocollo di Montreal alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, interpretato in linea con l’articolo 4 B del protocollo di Montreal e con le disposizioni in materia di licenze a norma del diritto applicabile nella giurisdizione pertinente;
  • vietare l’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti interpretato in linea con l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e con il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (oltre a quanto previsto nei punti 11 e 12 della Direttiva, come in elencazione);
  • evitare o attenuare gli impatti negativi sulle proprietà considerate patrimonio naturale ai sensi dell’articolo 2 della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 16 novembre 1972 (convenzione sul patrimonio mondiale), interpretato in linea con l’articolo 5, lettera d), della convenzione sul patrimonio mondiale e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente;
  • evitare o attenuare gli impatti negativi sulle zone umide quali definite all’articolo 1 della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 2 febbraio 1971 (convenzione di Ramsar), interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Ramsar e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente;
  • prevenire l’inquinamento causato dalle navi, interpretato in linea con la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, del 2 novembre 1973, modificata dal protocollo del 1978 (convenzione MARPOL 73/78);
  • prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino da immissione, interpretato in linea con l’articolo 210 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982, e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.

Sui diritti umani:

  • divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante, interpretato in linea con l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Ciò comprende, tra l’altro, le guardie di sicurezza private o pubbliche che proteggono le risorse, le strutture o il personale dell’impresa che sottopongono una persona a tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte della società;
  • diritto alla libertà e alla sicurezza, interpretato in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese illegittime alla sua reputazione o al suo onore, interpretato in linea con l’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione, interpretato in linea con l’articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario e un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa per i lavoratori dipendenti e un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli coltivatori, guadagnato in cambio del loro lavoro e della loro produzione, un’esistenza decorosa, la sicurezza e l’igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, interpretato in linea con gli articoli 7 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
  • divieto di limitare l’accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un’alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, interpretato in linea con l’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
  • diritto del minore al miglior stato di salute possibile, interpretato in linea con l’articolo 24 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto all’educazione, interpretato in linea con l’articolo 28 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto di beneficiare di un livello di vita adeguato, interpretato in linea con l’articolo 27 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto del minore di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale, interpretato in linea con l’articolo 32 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto del minore di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all’interno o all’esterno del suo paese a fini di sfruttamento, interpretato in linea con gli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • divieto di impiego di un minore di età inferiore all’età alla quale si compie l’obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in linea con l’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’età minima per l’assunzione all’impiego, del 1973 (n. 138), interpretato in linea con gli articoli da 4 a 8 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’età minima per l’assunzione all’impiego, del 1973 (n. 138);
  • divieto delle forme peggiori di lavoro minorile (persone di età inferiore ai 18 anni), interpretato in linea con l’articolo 3 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182);
  • divieto del lavoro forzato o obbligatorio, vale a dire ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani, interpretato in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29). Per lavoro forzato o obbligatorio non si intende un lavoro o servizio conforme all’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all’articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • divieto della schiavitù e della tratta di schiavi sotto qualsiasi forma, ivi comprese le pratiche assimilabili alla schiavitù, all’asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, o della tratta di esseri umani, interpretato in linea con l’articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • diritto alla libertà di associazione e di riunione e i diritti di organizzazione e di negoziazione collettiva, interpretati in linea con gli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l’articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98);
  • divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell’impiego, interpretato in linea con gli articoli 2 e 3 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), gli articoli 1 e 2 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
  • divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive, consumo eccessivo di acqua, degrado del suolo o altri effetti sulle risorse naturali, come la deforestazione;
  • diritto degli individui, dei raggruppamenti e delle comunità di disporre di terre e risorse e il diritto di non essere privati dei mezzi di sussistenza, il che comporta il divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell’acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona, interpretato in linea con gli articoli 1 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con gli articoli 1, 2 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente Direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:

a) della natura, della gravità e della durata della violazione e della gravità degli impatti da essa causati;

b) degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 10 e 11;

c) dell’eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione;

d) se del caso, della misura in cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente all’articolo 9;

e) di eventuali pertinenti violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società, constatate da una decisione definitiva;

f) della misura in cui la società ha adottato eventuali provvedimenti correttivi in relazione alla materia in questione;

g) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione;

h) di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso in questione.

Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:

a) sanzioni pecuniarie;

b) se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione. Le eventuali sanzioni pecuniarie imposte si basano sul fatturato netto mondiale della società.

Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria.

Recepimento

Entro il 26 luglio 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Le disposizioni si applicano:

a) dal 26 luglio 2027 per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 5.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1.500.000.000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o successivamente a tale data;

b) dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900.000.000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 11, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente a tale data;

c) a decorrere dal 26 luglio 2027 per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 1.500.000.000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o successivamente a tale data;

d) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900.000.000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente a tale data;

e) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente a tale data.

 

Considerazioni finali

La direttiva UE 2024/1760 rappresenta un passo avanti significativo verso un modello di sviluppo sostenibile.

L'introduzione di obblighi di diligenza per le imprese, contribuirà a promuovere comportamenti aziendali più rispettosi dei diritti umani e dell'ambiente, a beneficio delle persone e del pianeta.


Per maggiori informazioni scrivi a: federica.sarcinella@enerleg.it