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Impianti solari e pompe di calore: manutenzione ordinaria o straordinaria?

La risposta viene dal Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n. 4645 del 24/05/2024.

 

Con ricorso l'-Omissis- impugnava l'ordinanza con la quale il Comune di -Omissis- ingiungeva la demolizione dell'impianto a concentrazione solare per la produzione di energia elettrica e termica realizzato in località Testa mediante l'impiego di fondi europei.

Il provvedimento veniva adottato poiché la realizzazione, non conforme al titolo edilizio conseguito (SCIA in sanatoria presentata nel 2016) e privo dell'autorizzazione ex art. 93 D.P.R. n. 380 del 2001 rilasciata del competente Ufficio Tecnico della Regione Calabria, risultava eseguita in zona sismica e area vincolata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

La risposta del Consiglio di Stato: si considera attività di manutenzione ordinaria...


Viene in rilievo un principio espresso dallo stesso Consiglio di Stato, per cui si conferma che “la realizzazione di un impianto a concentrazione solare per la produzione di energia elettrica e termica è soggetta al rilascio del titolo abilitativo e non rientra nelle previsioni di cui all'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 a norma del quale "l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera". Tale intervento non può qualificarsi quale manutenzione straordinaria nei sensi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, e, nel caso di specie, è incompatibile con l'assetto paesaggistico e sismico dell'area. (Conferma T.A.R Calabria, Sez. II, n. 341/2021)”.

Al contrario la norma, all'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, è univoca nell’imporre il rispetto della disciplina urbanistica e ambientale con la quale, come già evidenziato, contrasta la realizzazione in questione.

In tema di procedimento amministrativo e sanzioni per gli abusi edilizi


La stessa decisione del Consiglio di Stato ribadisce alcuni approdi giurisprudenziali in tema di procedimento amministrativo e sanzioni per gli abusi edilizi:

  • in presenza di un’opera realizzata in assenza o difformità dal titolo abilitativo, l’intervento repressivo si palesa come espressione di un potere vincolato (Cons Stato, Sez. VI 28 febbraio 2023, n. 2028). Dalla natura vincolata del provvedimento impugnato, discende che i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come l'ordinanza di demolizione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 22);
  • il provvedimento amministrativo può recare anche una motivazione per relationem, ammessa dall'art. 3, comma 3, della L. 241/1990, nelle ipotesi in cui sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall'esercizio del pubblico potere (Consiglio di Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223), senza necessità che «l'atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile. (Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 10044);
  • non ha rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione dell'iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere 'legittimo' in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. (Cons, Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613).

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