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Impianti fotovoltaici in area industriale: risvolti giurisprudenziali


T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sent. del 14/06/2024, n. 473

In data 17.05.2023, A. S.r.l. presentava al Comune di Castiglione del Lago, ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs. n. 199 del 2021, la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 18.960,48 kW in un'area a destinazione industriale.

Con nota del 23.05.2023, il Comune di Castiglione del Lago comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, il preavviso di irricevibilità della CIL per “contrasto con il R.R. n. 7/2011 del 29 luglio 2011 così come modificato dal R.R. n. 4/2022 del 12 luglio 2022”.

1.    Principio della legislazione concorrente Stato-Regioni

Viene in rilievo un principio, sempre più discusso in tale ambito e che attiene alla legislazione concorrente Stato-Regioni nelle materie del governo del territorio, della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia.

Lo stesso TAR Umbria afferma che: “la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (quali sono sia quella del governo del territorio, sia quella della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia) determina l'automatica abrogazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 62 del 1953, della preesistente norma regionale in contrasto con essa (sul meccanismo abrogativo appena sintetizzato possono vedersi Corte cost., sentt. n. 117 del 2015, n. 223 del 2017, n. 498 del 1993; sull'applicazione del meccanismo cfr. TAR Toscana, sez. III, 3 marzo 2022, n. 273; TAR Piemonte, sez. I, 9 agosto 2017, n. 965; TAR Liguria, sez. I, 29 maggio 2013, n. 851)”.

A tal fine è importante il richiamo all’art. 9, comma 1 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, per cui: “L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti (comma 1)”.

Ne deriva un principio sostanziale che riguarda il ruolo dello Stato quale “indirizzatore”, con leggi sulle materie di competenza e l’indicazione dei principi fondamentali su cui la regolazione speciale affidata alle Regioni dovrà attenersi senza “stravolgerne” i medesimi principi e indirizzi.

Rilevano dunque, le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, secondo il quale: “Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse” (comma 1), imponendosi ai consigli regionali di adottare i necessari adeguamenti alla legislazione regionale entro i successivi novanta giorni (comma 2)”.

1.      Il regime dei titoli abilitativi

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente “governo del territorio”, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio (cfr. Corte cost., sentt. n. 282 del 2016, n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 139 e n. 102 del 2013, n. 309 del 2011, n. 303 del 2003).

1.  La legislazione regionale in tema di aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici

Nel caso esaminato dal TAR Umbria, è incontestata la destinazione industriale dell'area destinata ad ospitare l'impianto fotovoltaico progettato dalla società ricorrente.

Tra i motivi riportati in sentenza lo stesso TAR Umbria dispone che: ”dovendo ritenersi implicitamente abrogata, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 22-bis del D.Lgs. n. 199 del 2021, ogni disposizione regionale avente l'effetto di subordinare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, ove previste, il provvedimento del Comune di Castiglione del Lago, nella parte in cui dichiara la "irricevibilità" della CIL presentata da A. in ragione della necessità dell'autorizzazione unica, è da ritenersi illegittimo e deve pertanto essere annullato”.

Pertanto, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, non necessita dell’ottenimento di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominanti.

È dunque ritenuta illegittima, la richiesta, derivante da norme regionali, che imponga l’ottenimento di un permesso per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in area industriale, come nel caso di specie, e per l’effetto la legge regionale deve ritenersi abrogata implicitamente.

Fatte salve, ad ogni modo, le valutazioni ambientali necessarie di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006.



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