DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 (c.d. Decreto Ambiente)
Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. Il provvedimento è entrato in vigore il 18 ottobre 2024
Il Decreto Ambiente introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale e la semplificazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, nonché per la promozione dell'economia circolare e interventi su siti contaminati e dissesto idrogeologico. Ecco una breve analisi di alcuni contenuti e delle principali semplificazioni adottate.
Alcune modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dovrà dare precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale e a quelli che hanno ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali (aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).
Progetti prioritari
Sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Inoltre sono da considerarsi prioritari:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
Ai progetti da considerare prioritari è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente (ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo).
I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente (ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo).
Tempistiche relative allo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine (…entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata…), l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni.
Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine (30 giorni) o, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti.
In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.
Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga, non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario.
Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di proroga, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione.
Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 20 giorni.
Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.
Presentazione di osservazioni all’autorità competente
Entro 30 giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica.
Entro i successivi 10 giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa.
Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni, il termine assegnato per le integrazioni.
Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione.
Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica.
Progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili
Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.
In generale, questo Decreto mira a rendere più efficienti e veloci le procedure burocratiche legate alla tutela ambientale, mantenendo al contempo alti standard di sostenibilità.
Per maggiori informazioni e supporto contatta: federica.sarcinella@enerleg.it