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Il 2024 l’anno delle misure: tra mercato elettrico e rinnovabili

Con il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11 (c.d. DL Energia) sono stati apportati diversi interventi in materia energetica e ambientale.

Tra le tante misure se ne segnalano alcune che stanno avendo e potrebbero avere nel prossimo futuro, dei forti impatti in termini economici, sociali e di fattibilità pratica.

 

  • L’Energy Release 2.0 e i clienti finali energivori
  • EU ETS e Fondo per la transizione energetica nel settore industriale
  • Meccanismo per la promozione di investimenti in capacità di produzione da fonti rinnovabili
  • Uscita dal meccanismo di scambio sul posto
  • Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e superamento del PUN 

L’Energy Release 2.0 e i clienti finali energivori

Art. 1 - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori.

Questa misura è stata identificata in quello che viene chiamato Energy Release 2.0 ossia un meccanismo finalizzato a favorire l'installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzata da clienti finali energivori.

La misura prevede un periodo di anticipazione di durata pari a 36 mesi, durante il quale il GSE cede l'energia nella sua disponibilità alle imprese energivore in cambio dell'impegno, da parte di queste ultime, alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita, nei 20 anni successivi, l'energia anticipata nel rispetto dei seguenti criteri:

  • la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione. Nel caso in cui la nuova capacità sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco CSEA assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al GSE;
  • la nuova capacità di generazione è realizzata mediante: 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; 2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;
  • l'entrata in esercizio degli impianti o l'entrata in operatività degli interventi, avviene entro 40 mesi dalla data di stipula del contratto, salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
  • nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, le imprese iscritte nell'elenco CSEA hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata è definito dal GSE almeno 30 giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
  • la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi di ritiro dedicato dell'energia o dello scambio sul posto;
  • il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME), nei limiti della produzione attesa;
  • per ciascuna impresa iscritta nell'elenco CSEA, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco CSEA;
  • la quantità di energia elettrica è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco CSEA in relazione alla quantità richiesta. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

La restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

3) la durata del periodo di restituzione è pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

5) fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature.

  • ai fini della stipula dei contratti per differenza a due vie, le imprese iscritte nell'elenco CSEA presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
  • a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti per differenza a due vie;
  • per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco CSEA e i soggetti terzi, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME.

L’ARERA, con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

EU ETS e Fondo per la transizione energetica nel settore industriale

Art. 4 - Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'art. 23 del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 (in materia di EU ETS), di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

Le attività necessarie all'operatività di tali misure sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il MASE.

Il GSE definisce e pubblica i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al GSE in relazione agli impianti di produzione.

Alla copertura dei costi derivanti dalle attività su indicate, si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del fondo (EU ETS).

Con decreto del MASE e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto tra le regioni di tali risorse, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'art. 20, co. 2, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'art, 20, co, 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

 

Art. 4-octies - Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti.

All'art. 23, co. 8, del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, si prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni (“Il 50 % dei proventi delle aste è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 % al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 % al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 % al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”) nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al co. 2 dell'art. 29 (“Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa”), nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Meccanismo per la promozione di investimenti in capacità di produzione da fonti rinnovabili

Art. 4-septies - Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, è inserito l’art. 7-bis dove sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
  • è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive;

I contratti per differenza a due vie sono caratterizzati dai seguenti elementi:

  • il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
  • il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive;
  • è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
  • è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
  • è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard;
  • la quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
  • il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti;
  • gli operatori titolari dei contratti sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata;
  • il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo. I certificati rilasciati possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal GME;
  • è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
  • la quota percentuale è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210;
  • le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
  • in relazione alle procedure competitive, i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo, anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
  • le procedure competitive sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'art. 18, co. 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210;

Uscita dal meccanismo di scambio sul posto

Per quanto concerne la transizione dai vecchi ai nuovi meccanismi di incentivo, all'art. 9, co. 3, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, vengono disciplinate le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

  • priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a 15 anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
  • applicazione delle modalità di ritiro dell'energia, anche per periodi non inferiori a 5 anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Per garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

L’ARERA con la Deliberazione del 5 novembre 2024 n. 457/2024/R/efr, ha delineato le disposizioni di prima attuazione in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto, prevedendo che:

  • al raggiungimento del limite di 15 anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto le medesime convenzioni di scambio sul posto non possono essere più rinnovate;
  • ai fini dell’applicazione di quanto previsto al precedente punto, in relazione a un determinato impianto di produzione di energia elettrica, si intende come data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto la data di primo accesso al regime di scambio sul posto;
  • a seguito della risoluzione di una convenzione di scambio sul posto per effetto del raggiungimento del limite di 15 anni il GSE:

- liquida, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione;

- attiva, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall’Allegato A.26 del Codice di Rete senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione.

Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e superamento del PUN

All'art. 13 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, viene previsto che, con decreto del MASE, sentita l'ARERA, sono stabilite le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.

La stessa ARERA con Deliberazione del 23 luglio 2024 n. 304/2024/R/eel, prevede che, con riferimento ai contratti di mercato libero in corso di esecuzione (inclusi quelli aventi a oggetto le offerte PLACET) che prevedono l’indicizzazione al PUN della componente del prezzo a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica, i venditori informino i propri clienti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, circa la sostituzione del Prezzo Unico Nazionale con il PUN Index GME nella prima bolletta in cui il nuovo indice trova applicazione, escludendosi che tale variazione integri la fattispecie di variazione unilaterale dei contratti in corso di esecuzione di cui all’art, 13, co. 1 del Codice di condotta commerciale.


Queste sono solo alcune delle misure che sono state avviate a supporto degli obiettivi di decarbonizzazione dei diversi settori, al fine di realizzare nuova capacità elettrica da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2, orientando il mercato elettrico verso un futuro più sostenibile e green. 

La partecipazione di imprese e cittadini vede nuovi soggetti attivi in un mercato in costante evoluzione e con obiettivi sfidanti. 


Per maggiori informazioni e supporto contatta: federica.sarcinella@enerleg.it