
REGOLAMENTO (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942.
Da quanto emerge nel Regolamento 2024/1787 “il metano è secondo soltanto all'anidride carbonica (CO2) in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale”. Seppure le emissioni di metano rientrano tra gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030, attualmente non esiste un quadro giuridico dell'Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia.
In tale contesto, il presente Regolamento disciplina le norme in materia di misurazione, monitoraggio, comunicazione e verifica accurati delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché in materia di loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle perdite (leak detection and repair – LDAR) e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere iscritte in un adeguato quadro giuridico dell'Unione, garantendo nel contempo la protezione dei lavoratori dalle emissioni di metano.
Le norme stabilite nel presente Regolamento dovrebbero rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione e contribuire alla più ampia diffusione delle soluzioni di mitigazione delle emissioni del metano in tutto il mondo.
Al fine di rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento saranno probabilmente necessari investimenti da parte di soggetti regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza.
I costi necessari non dovrebbero comportare oneri finanziari sproporzionati per gli utenti finali e i consumatori.
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica:
a) alla ricerca e alla coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure alla raccolta e al trattamento del gas fossile;
b) ai pozzi inattivi, ai pozzi tappati temporaneamente e ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati;
c) al trasporto e alla distribuzione del gas naturale, eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali, nonché allo stoccaggio sotterraneo e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL;
d) alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, alle miniere di carbone sotterranee chiuse e alle miniere di carbone sotterranee abbandonate.
Il presente regolamento si applica anche alle emissioni di metano che si verificano al di fuori dell'Unione per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'Unione di cui al Capo V.
Le emissioni di metano da petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell’Unione
Al Capo V del presente Regolamento vengono disciplinate le emissioni di metano da petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell’Unione per cui, entro il 5 maggio 2025 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, gli importatori forniscono le informazioni di cui all'allegato IX alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.
Entro il 5 agosto 2025 e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni fornite dagli importatori.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli importatori dimostrano e comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti che, i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano solo petrolio greggio, gas naturale o carbone soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.
*definizione di “importatore”: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale o carbone provenienti da un paese terzo, comprese le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione nominate per l'espletamento degli atti e delle formalità previsti dal capo 5 del Regolamento.
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente Regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
Gli Stati membri garantiscono, in conformità del diritto nazionale, che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno le seguenti sanzioni amministrative e misure amministrative a condizione che non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico:
a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
b) confisca dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
c) diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici;
d) adozione di una decisione che imponga penalità di mora; e) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie.
Infine, è possibile affermare che gli obiettivi del presente Regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dal singolo ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. È dirimente per le finalità di decarbonizzazione trovare delle soluzioni efficienti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra anche grazie agli strumenti di monitoraggio messi in atto dall’Unione.
Per maggiori informazioni contatta: federica.sarcinella@enerleg.it